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Visualizza Versione Completa : osservazioni sulla storia delle confische



66Luca
31-08-2005, 23:01
?Ci ho pensato tutto il giorno?.

Mi sembrerebbe che, se si guarda al Nuovo codice della strada, TITOLO VI, Capo I, Sezione II, Art. 213. ?Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa?,commi 1 e soprattutto 6.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

?Se la moto è di mio fratello non me la possono confiscare (e neppure se è di mia sorella, cuggino, zio, ditta, societÃ* di leasing, motonoleggio, trust, ecc.). Se non cambiano la legge forse dovremmo tutti farci prestare la nostra moto da qualcuno?

Views??
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Pinodyna93
31-08-2005, 23:28
http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif

bene, la mia moto in effetti non è intestata a me http://www.webchapter.it/smiles/happy3.gif

pozza1450
01-09-2005, 07:21
Che culo!!!la mia è intestata a mia moglie...volevo fare il passaggio ma a questo punto!?!http://www.webchapter.it/smiles/happy4.gif

MagNETo
01-09-2005, 07:37
Interessante...

basman
01-09-2005, 07:43
Ma... da qualche parte ho letto che si tratta di una proposta di emendamento. Non è che per caso ci stiamo preoccupando di una cosa che non avrÃ* mai seguito?

Seduce or Die
01-09-2005, 07:56
No Mauro....è un Decreto Legge che ha giÃ* fatto varie "vittime".
Ieri ad esempio in Toscana, Liguria e Napoli.

A Napoli è andata in un modo "prevedibile".

joker1450
01-09-2005, 07:59
Scritto da: 66Luca 01/09/2005Â*0.01
?Ci ho pensato tutto il giorno?.

Mi sembrerebbe che, se si guarda al Nuovo codice della strada, TITOLO VI, Capo I, Sezione II, Art. 213. ?Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa?,commi 1 e soprattutto 6.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Views??
http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gifhardrio: http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif http://www.webchapter.it/smiles/hardrio.gif :


mi fate un esempio di "persona estranea alla violazione"?

perchè non hanno scritto che la sanzione si applica solamente al proprietario dell'auto?

http://www.webchapter.it/smiles/mm.gif

numino
01-09-2005, 08:16
Scritto da: joker1450 01/09/2005Â*8.59



mi fate un esempio di "persona estranea alla violazione"?

perchè non hanno scritto che la sanzione si applica solamente al proprietario dell'auto?

http://www.webchapter.it/smiles/mm.gif


Sono d'accordo ale: anche a me puza di trabocchetto letterale.
ad esempio, se ci fermano con la moto di uno zio, priva del dispositivo di ritenzione, scatta sicuramente la confisca: il proprietario di un mezzo non in regola è tutt'altro che persona estranea alla violazione.

joker1450
01-09-2005, 08:25
Scritto da: numino 01/09/2005Â*9.16



Sono d'accordo ale: anche a me puza di trabocchetto letterale.
ad esempio, se ci fermano con la moto di uno zio, priva del dispositivo di ritenzione, scatta sicuramente la confisca: il proprietario di un mezzo non in regola è tutt'altro che persona estranea alla violazione.



e l'obbligato in solido dove lo mettiamo?

e la responsabilitÃ* personale?

cioè se io giro senza casco con la moto di un amico non mi confiscano niente, con la mia si.

ma quel copia&incolla da dove viene?

PS: bentornato NIC http://www.webchapter.it/smiles/wink3.gif

Pinodyna93
01-09-2005, 08:27
Scritto da: joker1450 01/09/2005 8.59



mi fate un esempio di "persona estranea alla violazione"?

perchè non hanno scritto che la sanzione si applica solamente al proprietario dell'auto?

http://www.webchapter.it/smiles/mm.gif

Credo si intenda che se circoli col casco slacciato non sequestrano la moto dello zio, palesemente estraneo alla violazione.

joker1450
01-09-2005, 08:31
Scritto da: Pinodyna93 01/09/2005Â*9.27

Credo si intenda che se circoli col casco slacciato non sequestrano la moto dello zio, palesemente estraneo alla violazione.

aspetta, aspetta, il sequestro c'è sempre, la confisca no.

la confisca ed il sequestro non sono due cose identiche.

prima viene l'uno e poi l'altra.

se è come dici tu viene meno tutto il discorso dell'obbligato in solido per una violazione amministrativa, c'è qualche cosa che non torna!

66LUCA da dove lo hai preso questo pezzo?

migs
01-09-2005, 08:34
io nel frattempo ho fatto la segnalazione a striscia la notizia... vediamo... Valerio Staffelli for president...

alex.corsaro
01-09-2005, 08:38
in questa storia ci vedo un altro caso che si combattera nei vari tar e consigli di stato, e come sempre annulleranno la legge per poi rimetterne una nuova nella forma ma no nella sostanza http://www.webchapter.it/smiles/no_ok.gif

Pinodyna93
01-09-2005, 08:42
Scritto da: joker1450 01/09/2005 9.31


aspetta, aspetta, il sequestro c'è sempre, la confisca no.

la confisca ed il sequestro non sono due cose identiche.

prima viene l'uno e poi l'altra.

se è come dici tu viene meno tutto il discorso dell'obbligato in solido per una violazione amministrativa, c'è qualche cosa che non torna!

66LUCA da dove lo hai preso questo pezzo?

ho scritto sequesto, intendevo confisca.

Pinodyna93
01-09-2005, 08:45
Se questo che poi si tramuta in confisca se non ho capito male come sanzione accessoria : TITOLO VI, Capo I, Sezione II, Art. 213. ?Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa?,commi 1 e soprattutto 6.

joker1450
01-09-2005, 08:47
Scritto da: Pinodyna93 01/09/2005Â*9.45
Se questo che poi si tramuta in confisca se non ho capito male come sanzione accessoria : TITOLO VI, Capo I, Sezione II, Art. 213. ?Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa?,commi 1 e soprattutto 6.

si ma la confisca presuppone il sequestro che, anch'esso è una sanzione accessoria.

66Luca
01-09-2005, 20:24
Scritto da: joker1450 01/09/2005Â*9.25


e l'obbligato in solido dove lo mettiamo?

e la responsabilitÃ* personale?

cioè se io giro senza casco con la moto di un amico non mi confiscano niente, con la mia si.

ma quel copia&incolla da dove viene?

PS: bentornato NIC http://www.webchapter.it/smiles/wink3.gif




ho copiato il codice della strada. Unico caso in cui il proprietario puo' essere tirato in ballo è quando il motociclo è guidato da un minore(ho trovato una sentanza della cassazione sull'argomento). Quanto alla responsabilitÃ* in solido, questa si applica alle sanzioni amministrative ma non alle sanzione accessorie come la confisca.
questo a me pare, ci vorrebbe un avvocato.

66Luca
01-09-2005, 20:29
Leggete questo: e' la famosa cassazione che avevo trovato; spiega come funziona la questione della confisca di un mezzo a seguito di una infrazione commessa da un terzo (minore). Vista a contraris, sembrerebbe che nel caso di un maggiorenne la confisca non sia applicabile in quanto nen viene estesa al proprietario la sanzione accessoria.



Corte di cassazione



Sezione III civile



Sentenza 1° giugno 2000, n. 7268











SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso al Pretore di Biella del 3 gennaio 1997 E. B. proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Biella gli aveva ingiunto di pagare la somma di L. 63.000 (per sanzione amministrativa e spese) ed aveva ordinato la confisca del veicolo per la violazione dell'art. 97, comma 6, del codice della strada, perché il figlio minorenne (omissis), il 12 settembre 1996, circolava alla guida di un ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneitÃ* tecnica.



L'opponente B. deduceva che il ciclomotore, di sua proprietÃ*, non poteva essere confiscato perché appartenente a persona estranea alla violazione, per il disposto dell'art. 213, comma 6, dello stesso codice.

Il Pretore adito, con la sentenza depositata il 28 maggio 1997, riteneva che la confisca del veicolo non poteva essere disposta nei confronti del proprietario E. B., poiché la solidarietÃ* prevista dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 196 codice stradale si applica soltanto per la sanzione pecuniaria. La confisca si sarebbe potuta disporre nei confronti del proprietario del ciclomotore soltanto per la violazione del comma 5 dell'art. 97 cod. stradale, per averlo modificato in modo da aumentarne la velocitÃ*. Il Pretore, pertanto, disponeva l'eliminazione della confisca dal provvedimento impugnato e disponeva la trasmissione degli atti alla prefettura "per la confisca del ciclomotore ai sensi dell'art. 97 c. 5" cod. stradale.

Avverso la sentenza del Pretore la Prefettura di Biella ha proposto ricorso per cassazione. E. B. non ha svolto attivitÃ* difensiva davanti a questa Corte.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 213 e 97 cod. stradale). La prefettura ricorrente premette che, per l'applicazione del comma 6 dell'art. 213 cit. (che esclude la confisca), occorre il concorso di due condizioni: a) che l'uso del veicolo possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa; b) che esso appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.

Il ricorrente osserva che il Pretore non ha considerato l'elemento sub a) e quindi non ha verificato se il veicolo poteva essere autorizzato a circolare. Per quanto attiene all'elemento sub b), il ricorrente ritiene che non possa considerarsi persona estranea l'esercente la potestÃ* sul minore che ha commesso il fatto e che è altresì proprietario del veicolo.

Il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata ha applicato erroneamente l'art. 213, comma 6, del codice stradale.

Nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia commesso da un minore degli anni diciotto, l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con disposizione di carattere generale applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), prevede che il suo autore non possa essere assoggettato a sanzione amministrativa per mancanza di imputabilitÃ*. Il secondo comma dell'art. 2 dispone che "della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Tale disposizione configura una responsabilitÃ* diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore, come questa Corte (Cass. 22 gennaio 1999 n. 572) ha giÃ* avuto modo di affermare con riguardo alla posizione del genitore di un infradiciottenne, responsabile diretto e colpevole, per culpa in vigilando e/o per culpa in educando (colpa presunta, salva la prova liberatoria consentita dal trascritto art. 2).

A ciò consegue che il soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace non può essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa. Né è a lui applicabile l'art. 6, secondo comma, della legge n. 689/81 (a cui corrisponde l'art. 196, comma 2, del codice stradale), che presuppone l'illecito commesso "da persona capace di intendere e di volere", soggetta all'altrui autoritÃ*, direzione o vigilanza; mentre l'infradiciottenne è, come si è detto, incapace ex lege.

Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha considerato il ricorrente E. B., genitore del minore A. B. che ha materialmente commesso la violazione prevista dall'art. 97, comma 6, cod. stradale, persona estranea alla violazione medesima, ritenendo perciò inapplicabile la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore, comminata, per la detta violazione, dal comma 14 dello stesso art. 97 cod. stradale.

La esclusione di uno dei due concorrenti presupposti previsti dall'art. 213, comma 6, cod. stradale per l'inapplicabilitÃ* della confisca (veicolo appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa) priva di rilievo la censura della parte ricorrente relativa alla sussistenza dell'altro presupposto (possibilitÃ* che l'uso del veicolo sia consentito mediante autorizzazione amministrativa).

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova decisione sull'opposizione proposta da E. B. avverso l'ordinanza che ha disposto la confisca del ciclomotore, in cui il giudice di rinvio si conformerÃ* al seguente principio di diritto: colui che è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689/81 e, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa.

Il giudice di rinvio va individuato nel Tribunale di Biella, quale giudice unico di primo grado, a cui sono state trasferite le competenze del pretore (decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51). Irrilevante è, invece, il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, che, nell'art. 98, ha attribuito al giudice di pace la competenza per il giudizio di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 (anche quando è stata applicata una sanzione non pecuniaria se la violazione è prevista dal codice stradale), poiché questa disposizione processuale non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai giudizi di opposizione instaurati prima della sua entrata in vigore.

Si rimette, infine, al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Biella, anche per le spese del giudizio di cassazione

Seduce or Die
01-09-2005, 20:37
Non trovo il capoverso dove dice che in caso di incontri
ravvicinati con le Forze dell'Ordine:
"Il motociclista deve portarsi da casa la vaselina".

Non ho capito perchè.....

Boh...forse mi è scappato......