Visualizza Versione Completa : Multa arrivata oltre i 90 giorni: Si deve pagare lo stesso se ...
ducktack
15-02-2024, 12:52
... se il verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori a cui il Comune dimostra di averlo consegnato per tempo.
Infatti, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna al Servizio Messi e quindi se non sono passati i 90 giorni la multa si deve pagare.
Esempio:
- infrazione del 18/10/2023;
- consegna al Servizio Messi da parte del Comune il 05/12/2023;
- notifica al responsabile dell'infrazione il 01/03/2024;
- l'hai preso nel :hardrio:
:happy5:
6galloni
15-02-2024, 13:24
... se il verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori a cui il Comune dimostra di averlo consegnato per tempo.
Infatti, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna al Servizio Messi e quindi se non sono passati i 90 giorni la multa si deve pagare.
Esempio:
- infrazione del 18/10/2023;
- consegna al Servizio Messi da parte del Comune il 05/12/2023;
- notifica al responsabile dell'infrazione il 01/03/2024;
- l'hai preso nel :hardrio:
:happy5:
superficiale e non del tutto veritiero, ammeno che non vi sia intervenuta "irreperibilità ex art 143 cpc depositata da specifici verbali idonei ad attestate TUTTE le azioni perpetrate e la documentazione acquisita che ne attesi l'effettività:happy4:
se vuoi sapere il perchè "snocciolato" posto tutto sennò non importa e leggiti ( o fai leggere dal tuo avvocato) la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458,e poi fai dovuto ricorso con sicura vittoria:happy4:
odDio in italico suolo anche con sentenza Suprema Corte Cassazione di "sicuro" a volte non c'è:happy4::happy5:
williamb
15-02-2024, 13:34
superficiale e non del tutto veritiero, ammeno che non vi sia intervenuta "irreperibilità ex art 143 cpc depositata da specifici verbali idonei ad attestate TUTTE le azioni perpetrate e la documentazione acquisita che ne attesi l'effettività:happy4:
se vuoi sapere il perchè "snocciolato" posto tutto sennò non importa e leggiti ( o fai leggere dal tuo avvocato) la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458,e poi fai dovuto ricorso con sicura vittoria:happy4:
odDio in italico suolo anche con sentenza Suprema Corte Cassazione di "sicuro" a volte non c'è:happy4::happy5:
Non te l'ho mai detto ma ormai mi tocca, sei il numero uno!!! :ok:
6galloni
15-02-2024, 13:38
Non te l'ho mai detto ma ormai mi tocca, sei il numero uno!!! :ok:
ti dirò......è brutta un'esperienza lavorativa di oltre 41 anni:happy4::happy4::happy4::biggrinlove::beer:
ducktack
15-02-2024, 13:46
superficiale e non del tutto veritiero, ammeno che non vi sia intervenuta "irreperibilità ex art 143 cpc depositata da specifici verbali idonei ad attestate TUTTE le azioni perpetrate e la documentazione acquisita che ne attesi l'effettività:happy4:
se vuoi sapere il perchè "snocciolato" posto tutto sennò non importa e leggiti ( o fai leggere dal tuo avvocato) la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458,e poi fai dovuto ricorso con sicura vittoria:happy4:
odDio in italico suolo anche con sentenza Suprema Corte Cassazione di "sicuro" a volte non c'è:happy4::happy5:
Grazie Six, confidavo in una tua risposta. :ok:
Si, dai, posta tutto, per favore.
Comunque ho solo sintetizzato quanto indicato nel verbale, che ora riporto testualmente di seguito:
Ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 285/1992, il presente verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori, a cui viene consegnato in data 05/12/2023. Come previsto dal comma 3 dell'art. 149 del Codice di procedura civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del Verbale al Servizio Messi. Entro questa data s'intende ottemperato il termine previsto, per la notifica, dalla normativa vigente.
Intanto ho trovato questo:
La Corte Costituzionale con la sentenza 477/2002 ha affermato che:
“(…)gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”
Con la stessa sentenza veniva inoltre dichiarata “l’incostituzionalità del del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”
Con la successiva sentenza 28/2004, la Corte Costituzionale ha precisato che:
“risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”.
Tale conclusione è stata ribadita anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione, ad esempio nella sentenza n.7765 del 16.4.2015 si avvalora questo principio generale, già affermato precedentemente (Cass. n. 4453/2012).
Come mi fanno inc@zzare queste cose.
:happy5:
6galloni
15-02-2024, 13:53
Grazie Six, confidavo in una tua risposta. :ok:
Si, dai, posta tutto, per favore.
Comunque ho solo sintetizzato quanto indicato nel verbale, che ora riporto testualmente di seguito:
Ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 285/1992, il presente verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori, a cui viene consegnato in data 05/12/2023. Come previsto dal comma 3 dell'art. 149 del Codice di procedura civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del Verbale al Servizio Messi. Entro questa data s'intende ottemperato il termine previsto, per la notifica, dalla normativa vigente.
Come mi fanno inc@zzare queste cose.
:happy5:
cut:
Il procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c. richiede le seguenti attività: deposito di copia dell’atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, che l’atto, in busta chiusa e sigillata, sia stato depositato al Comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo.
In tema di perfezionamento della notificazione sono intervenute sia la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, che la Corte costituzionale.
In particolare, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile”.
Ne consegue che la pubblicazione all’albo pretorio non è adempimento richiesto dalla normativa di riferimento ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.
Relativamente all’irreperibilità assoluta, l’art. 143 c.p.c. prevede: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, (((e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede))).
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”
L’originario inciso (((e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede))) è stato soppresso dall’art. 174, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.
La notifica, quindi, deve essere eseguita mediante deposito, a cura dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del medesimo. Qualora non siano noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell’atto da notificare al pubblico ministero, unitamente ad una nota contenente le indicazioni di cui all’art. 49 disp. att. Per quanto concerne il momento perfezionativo della notifica ai sensi dell’art. 143, occorre ricordare il principio in virtù del quale, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’ultimazione dell’attività poste a suo carico (id est, di regola, con l’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché l’atto raggiunga la sua sfera di conoscibilità. L’art. 143, stabilisce che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte.
Anche in questo caso, quindi, va escluso l’ulteriore adempimento della pubblicazione all’albo pretorio ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Diversamente, per quanto riguarda la materia tributaria, il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 60 del DPR 600/1973 c.1 lett. e): “…. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione…”
Ugualmente la pubblicazione all’albo pretorio è prevista per le notificazioni da combinato disposto art. 26 c.4 DPR 602/1973 e art. 60 c.1 lett. e) D.P.R. n.600/1973.
fine cut:
però come ben analizzato sopra NON sono note le TUE generalità, il TUO CF. la tua REALE residenza e SE presso l'ultima residenza certa risulti irreperibile ( a mezzo di appositi atti e documenti acquisti - ad esempio cancellazione d'ufficio anagrafe -) ALLORA VALE ....la pubblicazione all'Albo Pretorio a mezzo consegna Messo Comunale:happy5:
Little bastard
15-02-2024, 13:55
Io resto ammirato ogni volta per la precisione e chiarezza dell'esposizione di articoli, codici, ecc. :ok:
Andrea73
15-02-2024, 13:59
Io resto ammirato ogni volta per la precisione e chiarezza dell'esposizione di articoli, codici, ecc. :ok:
Io no perché ogni volta che leggo mi sento strano, quasi abusato ...:happy5::happy4::happy4:
Scherzi a parte un grazie per le spiegazioni
6galloni
15-02-2024, 14:03
Io resto ammirato ogni volta per la precisione e chiarezza dell'esposizione di articoli, codici, ecc. :ok:
Io no perché ogni volta che leggo mi sento strano, quasi abusato ...:happy5::happy4::happy4:
Scherzi a parte un grazie per le spiegazioni
andate a cagher:happy4::happy4::happy4::happy5:
dott.bianco
15-02-2024, 14:16
superficiale e non del tutto veritiero, ammeno che non vi sia intervenuta "irreperibilità ex art 143 cpc depositata da specifici verbali idonei ad attestate TUTTE le azioni perpetrate e la documentazione acquisita che ne attesi l'effettività:happy4:
se vuoi sapere il perchè "snocciolato" posto tutto sennò non importa e leggiti ( o fai leggere dal tuo avvocato) la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458,e poi fai dovuto ricorso con sicura vittoria:happy4:
odDio in italico suolo anche con sentenza Suprema Corte Cassazione di "sicuro" a volte non c'è:happy4::happy5:
Allora... è giunto il momento che io faccia Outing:
Io non sò chi Caxxo sei ma voglio che tu sappia che mi FAI PAURA e pure tanta :sad2:
... e il fatto di constatare che non abitiamo nemmeno lontani non aiuta la mia serenità :happy4::happy4::happy4:
PS: GRANDE:ok:
6galloni
15-02-2024, 14:18
Allora... è giunto il momento che io faccia Outing:
Io non sò chi ***** sei tu ma voglio che tu sappia che mi FAI PAURA :sad2:
... e il fatto di constatare che non abitiamo nemmeno lontani non aiuta la mia serenità :happy4::happy4::happy4:
guarda foto sul profilo............quando ancora lavoravo, adesso sono pensionato ( ma qualcosa ancora faccio neh) :happy4::happy4::happy4:
dott.bianco
15-02-2024, 14:21
guarda foto sul profilo............quando ancora lavoravo, adesso sono pensionato ( ma qualcosa ancora faccio neh) :happy4::happy4::happy4:
Ot.. data l'estrazione e la zona immagino conoscerai quindi Alfredo (Marra) Fine OT
6galloni
15-02-2024, 14:24
Ot.. data l'estrazione e la zona immagino conoscerai quindi Alfredo (Marra) Fine OT
OT...purtroppo sono marchigiano d'adozione in quanto sono romagnolo e lavoravo in Romagna ( almeno gli ultimi 25 anni) a Senigallia sono venuto dopo la pensione:happy7:
Little bastard
15-02-2024, 14:39
andate a cagher:happy4::happy4::happy4::happy5:
Ma come, il mio era un sincero complimento...:sad2: :happy3:
6galloni
15-02-2024, 14:39
Ma come, il mio era un sincero complimento...:sad2: :happy3:
:biggrinlove: lo so...ma stemperiamo:happy4:
L' UOMO NERO
15-02-2024, 14:59
mi intrufolo per chiedere consulenza,
tre settimane fa sono passato in moto su un'incrocio (semaforico) con fotocamera e mi hanno notificato violazione art. 146 c.2 del CdS (passato su corsia sbagliata..), sono solo 2 punti e pochi euro ma un'amico mi ha detto che se fai la stessa infrazione o simile (tipo passi con rosso o altro) entro un anno ti ritirano la patente? vero? grazie Marco :happy5:
6galloni
15-02-2024, 15:05
mi intrufolo per chiedere consulenza,
tre settimane fa sono passato in moto su un'incrocio (semaforico) con fotocamera e mi hanno notificato violazione art. 146 c.2 del CdS (passato su corsia sbagliata..), sono solo 2 punti e pochi euro ma un'amico mi ha detto che se fai la stessa infrazione o simile (tipo passi con rosso o altro) entro un anno ti ritirano la patente? vero? grazie Marco :happy5:
naaaaaaaaaaaaaaaaa:happy4:
solo se fai l'infrazione del comma 3 detto articolo:happy4: sennò staremmo tutti senza patente per almeno un mese ogni 6:glss1:
comma 3 Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.
:happy5:
noname81
15-02-2024, 15:07
mi intrufolo per chiedere consulenza,
tre settimane fa sono passato in moto su un'incrocio (semaforico) con fotocamera e mi hanno notificato violazione art. 146 c.2 del CdS (passato su corsia sbagliata..), sono solo 2 punti e pochi euro ma un'amico mi ha detto che se fai la stessa infrazione o simile (tipo passi con rosso o altro) entro un anno ti ritirano la patente? vero? grazie Marco :happy5:
non è vero.
solo in casodi violazione dell'art 146 3 comma...
Il codice della strada prevede la sospensione patente dopo due infrazioni nel corso del biennio per queste tipologie di violazione:
■ Violazione delle norme sulla precedenza (art. 145 C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Prosecuzione della marcia con semaforo rosso (art. 146, comma 3, C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Violazione delle norme di circolazione in prossimità di un passaggio a livello (art. 147 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Sorpasso senza superare rapidamente il conducente che precede sulla stessa corsia, senza mantenere un’adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo (art. 148, comma 3, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Circolazione senza la copertura assicurativa (art. 193, comma 2 – bis, C.d.S.) (sospensione da 1 a 2 mesi)
■ Violazione delle norme sulla distanza di sicurezza da cui deriva una collisione con grave danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, coma 7 del C.d.S. (art. 149, comma 5, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta per bambini (art. 172, coma 10, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (ad esempio cellulari) ovvero di usare cuffie sonore (art. 173 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Circolazione in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento (art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13 bis) (sospensione da 15 a 30 giorni)
Andrea73
15-02-2024, 15:12
Allora... è giunto il momento che io faccia Outing:
Io non sò chi Caxxo sei ma voglio che tu sappia che mi FAI PAURA e pure tanta :sad2:
... e il fatto di constatare che non abitiamo nemmeno lontani non aiuta la mia serenità :happy4::happy4::happy4:
PS: GRANDE:ok:
No, la vicinanza non aiuta ... dicono abbia una mira notevole ...
noname81
15-02-2024, 15:13
... se il verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori a cui il Comune dimostra di averlo consegnato per tempo.
Infatti, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna al Servizio Messi e quindi se non sono passati i 90 giorni la multa si deve pagare.
Esempio:
- infrazione del 18/10/2023;
- consegna al Servizio Messi da parte del Comune il 05/12/2023;
- notifica al responsabile dell'infrazione il 01/03/2024;
- l'hai preso nel :hardrio:
:happy5:
NEIN
la notifica deve perfezionarsi entro i 90 giorni (360 giorno se residente all'estero) dalla data di accertamento dell'infrazione.
il perfezionamento varia a seconda della modalità della notifica:
- a mani
- per posta
- messi comunali
- pec
ed al di là della modalità...se destinatario viene trovato oppure no....deposito atti e conseguente compiuta giacenza....irreperibilità accertata....etc etc
L' UOMO NERO
15-02-2024, 15:26
non è vero.
solo in casodi violazione dell'art 146 3 comma...
Il codice della strada prevede la sospensione patente dopo due infrazioni nel corso del biennio per queste tipologie di violazione:
■ Violazione delle norme sulla precedenza (art. 145 C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Prosecuzione della marcia con semaforo rosso (art. 146, comma 3, C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Violazione delle norme di circolazione in prossimità di un passaggio a livello (art. 147 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Sorpasso senza superare rapidamente il conducente che precede sulla stessa corsia, senza mantenere un’adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo (art. 148, comma 3, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Circolazione senza la copertura assicurativa (art. 193, comma 2 – bis, C.d.S.) (sospensione da 1 a 2 mesi)
■ Violazione delle norme sulla distanza di sicurezza da cui deriva una collisione con grave danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, coma 7 del C.d.S. (art. 149, comma 5, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta per bambini (art. 172, coma 10, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (ad esempio cellulari) ovvero di usare cuffie sonore (art. 173 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)
■ Circolazione in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento (art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13 bis) (sospensione da 15 a 30 giorni)
grazie Marco e Monos! la sanzione se non si comunica conducente è abbastanza elevata ma rischiare la patente anche no.... tra l'altro richiedono di inviare anche libretto della moto, va inviato solo quello?
noname81
15-02-2024, 15:29
grazie Marco e Monos! la sanzione se non si comunica conducente è abbastanza elevata ma rischiare la patente anche no.... tra l'altro richiedono di inviare anche libretto della moto, va inviato solo quello?
non rischi sospensione patente in caso di recidiva!
comunica tranquillamente i dati (se non ti rompe perdere due punti...)
la tua infrazione non è passibile di sospensione in caso di recidiva...
solo il comma 3 (passaggio con il rosso) è passibile di sospensione per recidiva nel biennio
noname81
15-02-2024, 15:48
A conferma di quanto scritto sopra
Art. 146. * Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' dall'articolo 191, comma 4. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 167 a € 665)). (19) (29) (35) (43) (52) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Visto che si parla di semafori chiedo anche io che ho un dubbio
estate scorsa son passato con arancione ( stavo trotterellando, ero attaccato al semaforo quando si e' acceso , colpo di gas e tac ... foto... ok pagato e mandato numeri patente c)
ho un vago ricordo che c'era il comma 3se ripetevo l'infrazione e che quindi rischio la sospensione.. da allora a ogni arancio mi fermo rischiando di farmi portare via...
vero o falso?
perdonate l'italiano sgrammaticato ma sono in ufficio e devo fare veloce
6galloni
15-02-2024, 16:32
Visto che si parla di semafori chiedo anche io che ho un dubbio
estate scorsa son passato con arancione ( stavo trotterellando, ero attaccato al semaforo quando si e' acceso , colpo di gas e tac ... foto... ok pagato e mandato numeri patente c)
ho un vago ricordo che c'era il comma 3se ripetevo l'infrazione e che quindi rischio la sospensione.. da allora a ogni arancio mi fermo rischiando di farmi portare via...
vero o falso?
perdonate l'italiano sgrammaticato ma sono in ufficio e devo fare veloce
si leggi sopra al tuo intervento l'ultimo comma in grassetto..
se ripeti la stessa infrazione (quindi 2 infrazioni) nei due anni hai sospensione della patente da 1 a 3 mesi:happy5:
grazie Marco e Monos! la sanzione se non si comunica conducente è abbastanza elevata ma rischiare la patente anche no.... tra l'altro richiedono di inviare anche libretto della moto, va inviato solo quello?
manda fleximan che tella risolve lui la cosa, prima al velox e poi in comune :happy4:
6galloni
15-02-2024, 16:45
No, la vicinanza non aiuta ... dicono abbia una mira notevole ...
:happy4:
però mi sorge un dubbio...se qualcuno lo dice, vuol dire che l'ho mancato!?!?!?:mm:
impossibile:vhappy1::vhappy1::vhappy1::vhappy1:
Andrea73
15-02-2024, 16:51
:happy4:
però mi sorge un dubbio...se qualcuno lo dice, vuol dire che l'ho mancato!?!?!?:mm:
impossibile:vhappy1::vhappy1::vhappy1::vhappy1:
[emoji23][emoji23][emoji23]
L' UOMO NERO
15-02-2024, 16:56
non rischi sospensione patente in caso di recidiva!
comunica tranquillamente i dati (se non ti rompe perdere due punti...)
la tua infrazione non è passibile di sospensione in caso di recidiva...
solo il comma 3 (passaggio con il rosso) è passibile di sospensione per recidiva nel biennio
grazie mille Monos!!:ila:
wallyCRT
15-02-2024, 17:38
... se il verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori a cui il Comune dimostra di averlo consegnato per tempo.
Infatti, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna al Servizio Messi e quindi se non sono passati i 90 giorni la multa si deve pagare.
Esempio:
- infrazione del 18/10/2023;
- consegna al Servizio Messi da parte del Comune il 05/12/2023;
- notifica al responsabile dell'infrazione il 01/03/2024;
- l'hai preso nel :hardrio:
:happy5:
Principio ormai elaborato una vita fa per ogni forma di notifica.
si leggi sopra al tuo intervento l'ultimo comma in grassetto..
se ripeti la stessa infrazione (quindi 2 infrazioni) nei due anni hai sospensione della patente da 1 a 3 mesi:happy5:
grazie , ok sarò ligio come quando svalico in Svizzera :happy3::happy3::happy3:
ducktack
16-02-2024, 12:17
Altra domanda:
perché preferire il giudice di pace al prefetto?
:happy5:
... se il verbale viene notificato attraverso i Messi Notificatori a cui il Comune dimostra di averlo consegnato per tempo.
Infatti, per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna al Servizio Messi e quindi se non sono passati i 90 giorni la multa si deve pagare.
Esempio:
- infrazione del 18/10/2023;
- consegna al Servizio Messi da parte del Comune il 05/12/2023;
- notifica al responsabile dell'infrazione il 01/03/2024;
- l'hai preso nel :hardrio:
:happy5:
Scusa ma come è possibile la notifica al 01 marzo 2024 che deve ancora arrivare?
Forse era 1 febbraio e non marzo?
6galloni
16-02-2024, 13:27
Scusa ma come è possibile la notifica al 01 marzo 2024 che deve ancora arrivare?
Forse era 1 febbraio e non marzo?
per me ha sbagliato.......l'anno:happy3::happy5:
ducktack
16-02-2024, 15:44
Scusa ma come è possibile la notifica al 01 marzo 2024 che deve ancora arrivare?
Forse era 1 febbraio e non marzo?
Era un esempio
:happy5:
ducktack
16-02-2024, 18:01
Oggi ho scoperto un'altra cosa:
- se hai un'auto a benzina Euro 2
- e sei residente a Milano in Area B
- hai diritto a passare sotto le telecamere dell'Area B
- per 25 volte all'anno.
Il Comune di Milano lo sa dove sei residente, però per non prendere la multa devi:
- registrarti al sito
- registrare la targa
- registrare il libretto di circolazione
- ecc.
- ecc.
Basta? NO!
Ogni volta che passi sotto una telecamera dell'Area B devi anche comunicarlo, sempre tramite sito, entro le ore 24 del giorno dopo.
Non lo comunichi? MULTA DI EURO 96,44
:happy5:
6galloni
16-02-2024, 19:41
Oggi ho scoperto un'altra cosa:
- se hai un'auto a benzina Euro 2
- e sei residente a Milano in Area B
- hai diritto a passare sotto le telecamere dell'Area B
- per 25 volte all'anno.
Il Comune di Milano lo sa dove sei residente, però per non prendere la multa devi:
- registrarti al sito
- registrare la targa
- registrare il libretto di circolazione
- ecc.
- ecc.
Basta? NO!
Ogni volta che passi sotto una telecamera dell'Area B devi anche comunicarlo, sempre tramite sito, entro le ore 24 del giorno dopo.
Non lo comunichi? MULTA DI EURO 96,44
:happy5:
:happy7::happy4:
ducktack
17-02-2024, 09:29
:happy7::happy4:
Mi sembra che Sala adesso diventi sindaco di Senigallia :happy6::happy6::happy6:
:happy5:
6galloni
17-02-2024, 16:55
Mi sembra che Sala adesso diventi sindaco di Senigallia :happy6::happy6::happy6:
:happy5:
fai il ricorso TE invece di caSSeggiare qua dentro:happy4::happy4::happy4::happy4:
poi inviamelo per email che eventualmente ti correggo errori di forma e di sostanza ( se ti va neh):wink2:
ducktack
17-02-2024, 19:09
fai il ricorso TE invece di caSSeggiare qua dentro:happy4::happy4::happy4::happy4:
poi inviamelo per email che eventualmente ti correggo errori di forma e di sostanza ( se ti va neh):wink2:
Non osavo chiedere tanto, ma se me lo chiedi te. :happy7::biggrinlove::biggrinlove::biggrinlove:
:happy5:
the chemist
17-02-2024, 19:21
probabilmente sto perdendo la vista, ma non vedo il superamento dei limiti di velocità,
nei casi contemplati dalla recidiva.
sicuri che l'eccesso di velocità non dia adito all'attivazione della recidiva ?
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