Benito1976
17-06-2015, 07:35
Ti cito i due arttt. di legge che danno la disciplina dell'intero sistema:
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (5)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (6) (7).
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato (1)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953 (4).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4) (6)
:ok::ok::ok:
Art. 259. Regolamento di Attuazione del C.d.S.
Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
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Modificare la propria moto
spec1 reportage / 1 maggio 2013 twitter facebook pinterest
Chi ama la propria moto ama anche… metterle le mani addosso. Una pratica che andrebbe elogiata, specialmente in un’epoca dove la capacità manuale è stata quasi cancellata dal trionfo del virtuale. Il problema sono le leggi italiane, che rendono molto difficile qualsiasi personalizzazione del proprio mezzo
Quando si è appassionati e legati al proprio mezzo (o a qualsiasi altra cosa) dedicarsi a quest’ultimo cercando di migliorarlo e di renderlo il più vicino possibile ai nostri desideri o a quella che ai nostri occhi è la perfezione è una cosa normale e comprensibile. Lo sa bene l’Harley-Davidson che per prima e da molti anni ha capito l’importanza di fornire ai propri utenti un’infinità di accessori e di parti intercambiabili per i propri modelli. In questo caso però non si tratta di una personalizzazione vera e propria, quanto di montare degli accessori proposti dalla Casa (seppure con un’ampia scelta e con un’apertura mentale sconosciuta alla quasi totalità degli altri marchi, specialmente quelli giapponesi).
Negli anni il rapporto moto/motociclista si è evoluto, e se per le moto d’epoca vale la regola dell’originalità, per le altre non è più così. Se fino agli anni ’90, infatti, per i più vigeva la regola che una moto non originale perdeva il suo valore, oggi le cose (per fortuna) si sono invertite. Le modifiche sono in larga misura apprezzate se fatte con capacità e buon gusto (ovviamente se non ci sono questi due requisiti è meglio mantenere il mezzo originale…). Lo dimostra il fatto che nonostante il periodo buio, l’ambiente delle special è più florido che mai, d’altronde la moto stessa è sinonimo di fantasia e di voglia di libertà, e fin dalla sua nascita c’è stato chi si è adoperato per ampliarne i limiti.
Il rovescio della medaglia è dato dalle nostre leggi restrittive e dalla famosa burocrazia tutta italiana, spesso concepita esclusivamente per complicare le cose se non per far entrare gettito sotto forma di multe nelle casse dell’erario. Basti pensare che qualche anno fa erano passate delle leggi che proibivano di aprire il cofano e darsi da fare se l’auto si fermava in strada o di cambiare l’olio da soli a casa, e che per acquistare un caricabatteria bisognava pagare un’imposta allo stato, come per i fiammiferi o per gli accendini…
Teoricamente siamo in Europa da due decenni, praticamente no. In Germania c’è il TUV, che è un ente privato riconosciuto dallo stato, a certificare che i vari accessori aftermarket immessi sul mercato siano realizzati con criterio, nel rispetto della qualità, e assolvano il compito cui sono destinati. In Inghilterra, in linea di massima è possibile costruirsi anche il telaio di una moto senza essere ingegneri, basta avere l’appoggio di un’officina autorizzata, poi si prenota il collaudo e il mezzo viene sottoposto a severe prove dove, oltre che a verificare che tutto funzioni perfettamente, vengono anche rilavati i dati di torsione e di equilibrio della moto stessa. Alla fine della procedura con un prezzo equo e onesto si riceve il libretto con il proprio nome indicato come costruttore e si è responsabili del proprio mezzo.
Dell’America è meglio non parlarne, per non dover fare dei tristi confronti con la nostra realtà. Basti sapere che sul nuovo continente è possibile veder circolare i mezzi più strani, purché rispettino i limiti di velocità.
Da qualche anno in Italia si è costituita la FIC (Federazione Italiana Customizers) per dar voce a un settore ricco di fantasia e di possibilità, ma nonostante l’impegno profuso non si sono ancora visti i risultati agognati. Viviamo in un Paese dove si fanno leggi assurde che poi puntualmente non vengono applicate grazie al buonsenso, quindi se proprio non si trova un tutore dell’ordine che abbia la giornata storta è possibile ragionare e cavarsela.
Resta il fatto che continuiamo ad essere considerati dei trasgressori (quando non una categoria da bastonare) e se vogliono, il fatto di aver cambiato le frecce o la marmitta (anche se non fa rumore) può portare a multe salate e al ritiro del libretto, con tutto ciò che ne consegue.
In Italia abbiamo artigiani e piccole aziende che producono accessori eccelsi, sia per qualità sia per estetica, apprezzati e riconosciuti all’estero, ma frenati a causa di una visione ottusa della realtà. Possibile che tutto debba essere sempre basato sui soldi e su ristrettezze mentali? Tutti sanno che è sufficiente spendere una discreta somma, far omologare la moto all’estero e poi reimmatricolarla in Italia, ma equivale a dire che dopo aver fatto la moto bisogna spendere qualche migliaio di Euro di sotterfugio per essere in regola, e questo non fa che gettare benzina sul fuoco, facendo identificare la figura del tutore dell’ordine con quella del nemico.
Non sarebbe ora di fare delle leggi più eque e vivere meglio?
spec3
LE REGOLE
Da questo sunto si può dedurre quanto siano irrazionali le regole a cui siamo sottomessi: montare dei freni più potenti di quelli previsti di serie (che sovente sono una scelta dettata dal costo) o semplicemente montare delle tubature dei freni rivestiti in treccia d’acciaio o Kevlar (molto più valide di quelle in gomma) non è permesso… Perfino i manubri devono “essere omologati e rispettare le geometrie”. Quindi montare un manubrio più comodo o un paio di semimanubri è un atto fuorilegge? Ma perché invece di sguazzare tanto nella burocrazia non impariamo da altri Stati che hanno delle regole più semplici e ortodosse?
Il portatarga può essere sostituito, in quanto elemento non soggetto ad aggiornamento (vedi box nella pagina a fianco). Il dispositivo del silenziatore di scarico può essere sostituito con uno dello stesso tipo omologato per quello specifico modello di moto, senza dover effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione, come indicato nella normativa europea e ribadito dalla circolare del Ministero dei Trasporti nr. 4782/M360 del 04/11/2004. Per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo e dei dispositivi di equipaggiamento, bisogna prendere in esame quanto indicato dagli art. 71 e 72 del C.d.S. e il relativo art.227 del Regolamento di Esecuzione, dove sono indicati tutti i particolari delle caratteristiche tecniche e funzionali dei veicolo a motore, che sono soggetti ad accertamento in caso di sostituzione.
Ovviamente qui riportiamo solo quanto indicato nel Codice della Strada.
Naturalmente l’inefficienza o l’alterazione di un dispositivo saranno sempre sanzionate con 80,00 € ai sensi dell’art.79 del C.d.S. che non prevede sanzioni accessorie, a patto che lo stesso non riguardi le caratteristiche di sicurezza, rumorosità e inquinamento, che farebbe scattare un’immediata segnalazione alla motorizzazione competente per territorio, per sottoporre il motociclo a revisione straordinaria ai sensi dell’art.80/5 C.d.S..
Per chiarire tutti i dubbi sui dispositivi d’illuminazione e segnalazione previsti per i veicoli della categoria “L”: ciclomotori e motoveicoli, le indicazioni le troviamo sempre nel regolamento dell’art. 71 del C.d.S., che prevede l’obbligatorietà per i motocicli di avere le luci di posizione (1 o 2) anteriori bianche e posteriori (1 o 2) rosse, della luce della targa bianca, degli indicatori di direzione di colore giallo ambra, sia anteriori e sia posteriori; sono invece facoltativi i catadiottri laterali, cosi come i segnali d’emergenza per i motocicli che sono obbligatori solo per i tricicli, facoltativi anche i fendinebbia e le luci posteriori per nebbia.
Negli artt. 227 e 228 del Regolamento e nell’appendice V del Titolo III del C.d.S. troviamo le indicazione e l’elenco di tutte le caratteristiche soggette ad accertamento, che possiamo qui riassumere per i motocicli.
Massa, dimensioni e allestimento: che può riguardare per le moto la massa in ordine di marcia (tara), il peso massimo ammissibile, le dimensioni massime, il numero dei posti, la carrozzerie o attrezzature particolari.
Prestazioni: velocità, il motore, la cilindrata, potenza e coppia, l’alimentazione, il rapporto potenza/massa e anche il tipo di trasmissione e rapporti.
Sicurezza attiva: dispositivi di illuminazione, impianto elettrico, clacson, la frenatura, l’impianto frenante e tutti gli elementi costitutivi, di fatto, l’interpretazione rigida della norma, non consente di sostituire i tubi dell’impianto frenante anche se più performanti, e solo una circolare specifica potrebbe salvarci da un eventuale controllo. Gli specchi retrovisori, il serbatoio, i cerchi e le ruote oltre ai pneumatici e sospensioni.
Sicurezza passiva: parafanghi, sterzo.
Protezione ambientale: rumorosità esterna, emissioni inquinanti, posizione del tubo di scarico (molto importante) non si può modificare l’alloggiamento come per la targa.
Sono norme per particolari categorie di veicoli.
Disposizioni fiscali: alloggiamento targa, potenza fiscale, targhette e iscrizioni e marcatura di identificazione del motore.
Varie: dove è compreso il tachimetro.
Tutte le sostituzioni o il montaggio di dispositivi che rientrano nell’elenco generale scritto sopra, in assenza di circolari specifiche, necessitano di aggiornamento della carta di circolazione per rispettare la norma.
IL PORTATARGA
L’argomento del portatarga in generale è molto particolare e complesso: se analizziamo correttamente il riferimento normativo riguardante la targa dei veicoli previsto dall’art. 100 del C.d.S. e dalle relative disposizioni del regolamento d’esecuzione all’art. 259, troviamo tutte le indicazioni corrette per quanto riguarda il posizionamento e l’inclinazione, che se rispettate dovrebbe renderci immuni da qualsiasi contestazione. Da questi articoli emerge che la targa del nostro motociclo deve essere posizionata nella parte posteriore centrale e simmetrica rispetto la linea longitudinale del veicolo, quindi nella zona di origine prevista dal costruttore, con un’inclinazione rispetto alla verticale non superiore ai 30°, non più bassa dei 20 cm dal suolo e non più alta di 120 cm, e visibile in tutto lo spazio compreso tra i quattro piani (sempre considerando la tolleranza per l’inclinazione massima prevista, come citato nei punti D ed E dell’art. 259). Se rispettati tali parametri, nessuno può contestarci l’installazione di un portatarga diverso dall’originale, perché questo particolare se non modifica le caratteristiche costruttive di sicurezza, rumorosità ed inquinamento non è soggetto a revisione straordinaria.
ergo non possibile installare targa laterale se non specificamente prevista ed omologata dal costruttore o autorizzata dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. :ok::ok::ok::ok::happy5::happy5::happy5::happy5::h appy5:
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