Barabba
18-08-2011, 13:14
Vi giro un post raccolto in altro forum di motociclismo, a mio avviso interessante e illuminante sulla questione dell'omologazione degli accessori per le nostre Harley Davidson. E' un po' lungo da leggere ma ne vale la pena....
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Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione e facendo ricerche sulle varie leggi, regolamenti attuativi, circolari, ecc... ho deciso di preparare questo articolo sperando che vi possa essere di aiuto.
In buona sostanza la legge italiana impedisce la stragrande maggioranza delle modifiche, vediamo ora però in dettaglio perché e cosa possiamo cambiare.
Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra caratteristiche costruttive/funzionali e dispositivi di equipaggiamento. In sintesi le prime sono indicate nel libretto di circolazione, gli altri sono indicati nell'articolo 72 del Codice della strada che riporto:
Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Comma 1:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
In realtà il terminale di scarico è riportato anche sul libretto ed è più opportuno classificarlo come una caratteristica costruttiva/funzionale (uno scarico diverso può infatti provocare una variazione delle prestazioni della moto)
Riporto ora i due commi fondamentali dell'articolo 72 che parlano di omologazioni:
Comma 8:
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Comma 9
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
A questo punto verrebbe da dire che se uno di questi dispositivi ha il contrassegno di omologazione, potrebbe essere montato tranquillamente, invece non è così: non basta! Questo per quanto scritto al comma 1 dell'articolo 78, sempre del Codice della Strada.
Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Comma 1:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti. Fiscali.
Quindi, a meno che questo dispositivo non abbia contemporaneamente il contrassegno di omologazione ed un certificato che specifichi che può essere montato su quel determinato modello di moto, bisognerebbe procedere con la visita e la prova presso la motorizzazione. Procedura che, a detta di un tecnico della motorizzazione, è pressoché impossibile poiché richiederebbe il nulla osta della casa costruttrice della moto.
Tutto questo a meno che non ci siano norme specifiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato dall'articolo 75, comma 3 bis:
Art 75 comma 3-bis:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
Tale comma, aggiunto nel dicembre 2008, non sembra però essere stato seguito dai decreti che noi vorremmo.
Caso a parte per i terminali di scarico: per questi esiste una apposita circolare (la DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) che spiega in modo inequivocabile che se si dispone anche del certificato di omologazione per lo specifico modello di moto, si è in perfetta regola (a meno che ovviamente, tale terminale non venga alterato).
Per completezza, riporto i commi dei due articoli che indicano le sanzioni:
Art 72 comma 13 (riferito ai dispositivi di equipaggiamento)
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.
Articolo 78 commi 3 e 4 (riferito alle caratteristiche costruttive/funzionali)
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Alcuni esempi:
Caso 1:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato ma sprovvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione. Possibilità di regolarizzazione recuperando il sopra citato certificato
Caso 2:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: nessun problema
Caso 3:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto ma alterato (es. foratura dbkiller): sanzione di €80,00/€318,00 (art.79 comma 4) oppure sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione (art.78 commi 3 e 4). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi se non ripristinandoli allo stato originale.
Caso 4:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo omologato ma senza papiro che indica l'idoneità per la moto specifica: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13). Possibilità di regolarizzare i dispositivi solo tramite visita in motorizzazione e nulla osta della casa costruttrice
Caso 5:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo non omologato: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13) per chi li monta e sanzione da €155,00 a €624,00 per chi li produce sul territorio nazionale, li importa o li vende. (art.77 comma 3-bis). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi.
A questo punto rimane solo da chiedersi se arriveranno mai questi decreti citati nel comma 3-bis dell'articolo 75 del Codice della strada...
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Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione e facendo ricerche sulle varie leggi, regolamenti attuativi, circolari, ecc... ho deciso di preparare questo articolo sperando che vi possa essere di aiuto.
In buona sostanza la legge italiana impedisce la stragrande maggioranza delle modifiche, vediamo ora però in dettaglio perché e cosa possiamo cambiare.
Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra caratteristiche costruttive/funzionali e dispositivi di equipaggiamento. In sintesi le prime sono indicate nel libretto di circolazione, gli altri sono indicati nell'articolo 72 del Codice della strada che riporto:
Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Comma 1:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
In realtà il terminale di scarico è riportato anche sul libretto ed è più opportuno classificarlo come una caratteristica costruttiva/funzionale (uno scarico diverso può infatti provocare una variazione delle prestazioni della moto)
Riporto ora i due commi fondamentali dell'articolo 72 che parlano di omologazioni:
Comma 8:
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Comma 9
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
A questo punto verrebbe da dire che se uno di questi dispositivi ha il contrassegno di omologazione, potrebbe essere montato tranquillamente, invece non è così: non basta! Questo per quanto scritto al comma 1 dell'articolo 78, sempre del Codice della Strada.
Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Comma 1:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti. Fiscali.
Quindi, a meno che questo dispositivo non abbia contemporaneamente il contrassegno di omologazione ed un certificato che specifichi che può essere montato su quel determinato modello di moto, bisognerebbe procedere con la visita e la prova presso la motorizzazione. Procedura che, a detta di un tecnico della motorizzazione, è pressoché impossibile poiché richiederebbe il nulla osta della casa costruttrice della moto.
Tutto questo a meno che non ci siano norme specifiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato dall'articolo 75, comma 3 bis:
Art 75 comma 3-bis:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
Tale comma, aggiunto nel dicembre 2008, non sembra però essere stato seguito dai decreti che noi vorremmo.
Caso a parte per i terminali di scarico: per questi esiste una apposita circolare (la DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) che spiega in modo inequivocabile che se si dispone anche del certificato di omologazione per lo specifico modello di moto, si è in perfetta regola (a meno che ovviamente, tale terminale non venga alterato).
Per completezza, riporto i commi dei due articoli che indicano le sanzioni:
Art 72 comma 13 (riferito ai dispositivi di equipaggiamento)
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.
Articolo 78 commi 3 e 4 (riferito alle caratteristiche costruttive/funzionali)
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Alcuni esempi:
Caso 1:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato ma sprovvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione. Possibilità di regolarizzazione recuperando il sopra citato certificato
Caso 2:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: nessun problema
Caso 3:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto ma alterato (es. foratura dbkiller): sanzione di €80,00/€318,00 (art.79 comma 4) oppure sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione (art.78 commi 3 e 4). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi se non ripristinandoli allo stato originale.
Caso 4:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo omologato ma senza papiro che indica l'idoneità per la moto specifica: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13). Possibilità di regolarizzare i dispositivi solo tramite visita in motorizzazione e nulla osta della casa costruttrice
Caso 5:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo non omologato: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13) per chi li monta e sanzione da €155,00 a €624,00 per chi li produce sul territorio nazionale, li importa o li vende. (art.77 comma 3-bis). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi.
A questo punto rimane solo da chiedersi se arriveranno mai questi decreti citati nel comma 3-bis dell'articolo 75 del Codice della strada...