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Visualizza Versione Completa : Omologazione? E' un bel problema!



Barabba
18-08-2011, 13:14
Vi giro un post raccolto in altro forum di motociclismo, a mio avviso interessante e illuminante sulla questione dell'omologazione degli accessori per le nostre Harley Davidson. E' un po' lungo da leggere ma ne vale la pena....
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Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione e facendo ricerche sulle varie leggi, regolamenti attuativi, circolari, ecc... ho deciso di preparare questo articolo sperando che vi possa essere di aiuto.

In buona sostanza la legge italiana impedisce la stragrande maggioranza delle modifiche, vediamo ora però in dettaglio perché e cosa possiamo cambiare.

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra caratteristiche costruttive/funzionali e dispositivi di equipaggiamento. In sintesi le prime sono indicate nel libretto di circolazione, gli altri sono indicati nell'articolo 72 del Codice della strada che riporto:

Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Comma 1:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

In realtà il terminale di scarico è riportato anche sul libretto ed è più opportuno classificarlo come una caratteristica costruttiva/funzionale (uno scarico diverso può infatti provocare una variazione delle prestazioni della moto)
Riporto ora i due commi fondamentali dell'articolo 72 che parlano di omologazioni:

Comma 8:
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

Comma 9
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.

A questo punto verrebbe da dire che se uno di questi dispositivi ha il contrassegno di omologazione, potrebbe essere montato tranquillamente, invece non è così: non basta! Questo per quanto scritto al comma 1 dell'articolo 78, sempre del Codice della Strada.

Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

Comma 1:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti. Fiscali.

Quindi, a meno che questo dispositivo non abbia contemporaneamente il contrassegno di omologazione ed un certificato che specifichi che può essere montato su quel determinato modello di moto, bisognerebbe procedere con la visita e la prova presso la motorizzazione. Procedura che, a detta di un tecnico della motorizzazione, è pressoché impossibile poiché richiederebbe il nulla osta della casa costruttrice della moto.
Tutto questo a meno che non ci siano norme specifiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato dall'articolo 75, comma 3 bis:

Art 75 comma 3-bis:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

Tale comma, aggiunto nel dicembre 2008, non sembra però essere stato seguito dai decreti che noi vorremmo.
Caso a parte per i terminali di scarico: per questi esiste una apposita circolare (la DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) che spiega in modo inequivocabile che se si dispone anche del certificato di omologazione per lo specifico modello di moto, si è in perfetta regola (a meno che ovviamente, tale terminale non venga alterato).

Per completezza, riporto i commi dei due articoli che indicano le sanzioni:

Art 72 comma 13 (riferito ai dispositivi di equipaggiamento)
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.

Articolo 78 commi 3 e 4 (riferito alle caratteristiche costruttive/funzionali)
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Alcuni esempi:

Caso 1:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato ma sprovvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione. Possibilità di regolarizzazione recuperando il sopra citato certificato

Caso 2:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: nessun problema

Caso 3:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto ma alterato (es. foratura dbkiller): sanzione di €80,00/€318,00 (art.79 comma 4) oppure sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione (art.78 commi 3 e 4). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi se non ripristinandoli allo stato originale.

Caso 4:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo omologato ma senza papiro che indica l'idoneità per la moto specifica: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13). Possibilità di regolarizzare i dispositivi solo tramite visita in motorizzazione e nulla osta della casa costruttrice

Caso 5:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo non omologato: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13) per chi li monta e sanzione da €155,00 a €624,00 per chi li produce sul territorio nazionale, li importa o li vende. (art.77 comma 3-bis). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi.

A questo punto rimane solo da chiedersi se arriveranno mai questi decreti citati nel comma 3-bis dell'articolo 75 del Codice della strada...

gosilver
18-08-2011, 13:16
Vi giro un post raccolto in altro forum di motociclismo, a mio avviso interessante e illuminante sulla questione dell'omologazione degli accessori per le nostre Harley Davidson. E' un poì lungo da leggere ma ne vale la pena.... i grassetti sono miei.
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Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione e facendo ricerche sulle varie leggi, regolamenti attuativi, circolari, ecc... ho deciso di preparare questo articolo sperando che vi possa essere di aiuto.
In buona sostanza la legge italiana impedisce la stragrande maggioranza delle modifiche, vediamo ora però in dettaglio perché e cosa possiamo cambiare.

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra caratteristiche costruttive/funzionali e dispositivi di equipaggiamento. In sintesi le prime sono indicate nel libretto di circolazione, gli altri sono indicati nell'articolo 72 del Codice della strada che riporto:

Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Comma 1:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

In realtà il terminale di scarico è riportato anche sul libretto ed è più opportuno classificarlo come una caratteristica costruttiva/funzionale (uno scarico diverso può infatti provocare una variazione delle prestazioni della moto)
Riporto ora i due commi fondamentali dell'articolo 72 che parlano di omologazioni:

Comma 8:
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

Comma 9
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.

A questo punto verrebbe da dire che se uno di questi dispositivi ha il contrassegno di omologazione, potrebbe essere montato tranquillamente, invece non è così: non basta! Questo per quanto scritto al comma 1 dell'articolo 78, sempre del Codice della Strada.

Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Comma 1:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Quindi, a meno che questo dispositivo non abbia contemporaneamente il contrassegno di omologazione ed un certificato che specifichi che può essere montato su quel determinato modello di moto, bisognerebbe procedere con la visita e la prova presso la motorizzazione. Procedura che, a detta di un tecnico della motorizzazione, è pressoché impossibile poiché richiederebbe il nulla osta della casa costruttrice della moto.
Tutto questo a meno che non ci siano norme specifiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato dall'articolo 75, comma 3 bis:

Art 75 comma 3-bis:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

Tale comma, aggiunto nel dicembre 2008, non sembra però essere stato seguito dai decreti che noi vorremmo.
Caso a parte per i terminali di scarico: per questi esiste una apposita circolare (la DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) che spiega in modo inequivocabile che se si dispone anche del certificato di omologazione per lo specifico modello di moto, si è in perfetta regola (a meno che ovviamente, tale terminale non venga alterato).

Per completezza, riporto i commi dei due articoli che indicano le sanzioni:

Art 72 comma 13 (riferito ai dispositivi di equipaggiamento)
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00. :bigeyes:

Articolo 78 commi 3 e 4 (riferito alle caratteristiche costruttive/funzionali)
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00. :bigeyes:
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Questo a rigor di logica dovrebbe quindi comportare:

Caso 1:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato ma sprovvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione. Possibilità di regolarizzazione recuperando il sopra citato certificato.
Caso 2:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: nessun problema
Caso 3:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto ma alterato (es. foratura silenziatori): sanzione di €80,00/€318,00 (art.79 comma 4) oppure sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione (art.78 commi 3 e 4). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi se non ripristinandoli allo stato originale.
Caso 4:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo omologato ma senza papiro che indica l'idoneità per la moto specifica: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13). Possibilità di regolarizzare i dispositivi solo tramite visita in motorizzazione e nulla osta della casa costruttrice.
Caso 5:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo non omologato: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13) per chi li monta e sanzione da €155,00 a €624,00 per chi li produce sul territorio nazionale, li importa o li vende. (art.77 comma 3-bis). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi.

A questo punto rimane solo da chiedersi se arriveranno mai questi decreti citati nel comma 3-bis dell'articolo 75 del Codice della strada...

non Sapevo che Tony the Duke frequentasse anche altri fora...

docelektro
18-08-2011, 14:08
Esistono anche alcune piccole scappatoie.
Ti faccio un esempio: hai lo specchio con omologazione L e3 (numero) e ne metti un altro con forma diversa ma lo stesso CODICE di omologazione quindi L e3 (stesso numero di prima) sei in regola....quello che fa fede non è la forma ma il numero.
Idem per le frecce. Sull'elefant 3 avevo messo quelle del fifty che avevano lo stesso identico codice ma con forma migliore e stessi watt.
E nessuno pur avendo fatto 2 revisioni ha mai detto be. Capire il politichese italiano e la marea di codicilli è più difficile che non borseggiare obama!

niko22_99
18-08-2011, 14:35
Scusate, ma credo di non aver capito bene. In quale caso c'è il temuto ritiro del libretto e visita alla motorizzazione e se circolo con un solo specchietto e non omologato?
Grazie mille.

Niko

Barabba
18-08-2011, 14:50
Scusate, ma credo di non aver capito bene. In quale caso c'è il temuto ritiro del libretto e visita alla motorizzazione e se circolo con un solo specchietto e non omologato?
Grazie mille.
Niko

Spero non sia sufficiente per il ritiro del libretto, ma per la multa di sicuro.

ciccioroad
18-08-2011, 15:28
Ragà ancora con queste discussioni.........:happy5:

Visca
18-08-2011, 16:22
Io ho questa esperienza, se mi fermano e me la cavo con solo una multa da 80 € sono contento!

Inoltre quando ti fermano e fanno i "pignoli" stai sicuro che la multa la becchi.

Unica via per saltarci fuori tenere la moto originalissima ... :eyes:

Pitzky
29-11-2011, 12:38
Io sono da giorni che sto cercando in giro ma non si trova un accidente...mi chiedevo, io ho un faretto omologato Equalcosa ma senza il certificato specifico x la mia moto...è un problema? Inoltre un'eventuale sostituzione di riser/manubrio/entrambi è vista come modifica al telaio? Certo che tutte ste questioni burocratiche ti fanno perdere completamente la voglia di fare qualsiasi lavoretto...a quel punto piuttosto mi costruisco una bicicletta...-.-:mad1::mad1::mad1:
Se qualcuno ne sa di più sono tutt'orecchi!! grazie mille

Simon

michelanzul
29-11-2011, 13:26
sarebbe interessante capire se le moto d'importazione hanno tutti i codici CE...per esempio sulla mia le frecce OEM non hanno sigle...mi sembra di ricordare così...ma potrei sbagliare. Certo che con quelle padelle chi vuoi che ti dica mai qualcosa!:happy4:

garzhog
29-11-2011, 19:13
****ralo però quando ho detto che volevo silenziare le thundereder mi hanno dato del demente !:eyes::eyes::eyes:

jonnyhd
30-11-2011, 08:03
Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione...

Anzitutto gli sbirri non fanno omologazioni di moto, il loro mestiere è bastonarti in caso qualcosa non quadra (secondo loro).
Se poi secondo te quadra non puoi che fare ricorso.

La motorizzazione se non hai problemi ci pensano loro a crearteli, è il loro mestiere.

Rivolgiti ad un customizer della FIC e avrai tutte le risposte.

:byby:

michelanzul
30-11-2011, 08:06
****ralo però quando ho detto che volevo silenziare le thundereder mi hanno dato del demente !:eyes::eyes::eyes:

te lo meriti! silenziare un TH...:sad4:


Anzitutto gli sbirri non fanno omologazioni di moto, il loro mestiere è bastonarti in caso qualcosa non quadra (secondo loro).
Se poi secondo te quadra non puoi che fare ricorso.

La motorizzazione se non hai problemi ci pensano loro a crearteli, è il loro mestiere.

Rivolgiti ad un customizer della FIC e avrai tutte le risposte.

:byby:

non è bello chiamare gli sbirri, sbirri!:happy7: