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Risultati da 21 a 30 di 42

Discussione: Ma secondo voi è possibile??

  1. #21
    Webmastro L'avatar di PennyWise
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    Un mio caro amico compra una ford usata in convessionaria, con 70k km.
    Tutto bene.
    Dopo un paio di mesi è in giro a piedi con la moglie, tornando alla macchina trovano un signore che la guarda con interesse (la macchina, non la moglie).
    Il mio amico chiede se può aiutarlo e il signore gli dice "no, mi scusi sa, ma questa era la mia macchina....".

    Morale: l'auto aveva più di 150k km e il concessionario gli aveva detto che il prec proprietario aveva perso il libretto dei tagliandi.

    L'avvocato del mio amico si è divertito un mondo

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  2. #22
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    Purtroppo comincio a pensare che non ci si possa fidare nemmeno più dei concessionari ufficiali...... ma i dealer HD non dovevamo essere "diversi" non comuni commercianti ?

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  3. #23
    L'avatar di xclode
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    Citazione Originariamente Scritto da PennyWise Visualizza Messaggio
    Un piccolo (e ovvio) inciso: se il dealer scarica i km è truffa. Giusto per essere chiari.
    giusto per essere chiari , se il privato che rientra la moto in concessionario e , per tirar due soldi in piu , tarocca i km ... anche quella e truffa.

    mica detto che il furfante sia sempre il dealer

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  4. #24
    Webmastro L'avatar di PennyWise
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    Citazione Originariamente Scritto da xclode Visualizza Messaggio
    giusto per essere chiari , se il privato che rientra la moto in concessionario e , per tirar due soldi in piu , tarocca i km ... anche quella e truffa.

    mica detto che il furfante sia sempre il dealer
    Assolutamente sì, vale per tutti ci mancherebbe.

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  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da PennyWise Visualizza Messaggio
    Un mio caro amico compra una ford usata in convessionaria, con 70k km.
    Tutto bene.
    Dopo un paio di mesi è in giro a piedi con la moglie, tornando alla macchina trovano un signore che la guarda con interesse (la macchina, non la moglie).
    Il mio amico chiede se può aiutarlo e il signore gli dice "no, mi scusi sa, ma questa era la mia macchina....".

    Morale: l'auto aveva più di 150k km e il concessionario gli aveva detto che il prec proprietario aveva perso il libretto dei tagliandi.

    L'avvocato del mio amico si è divertito un mondo
    è successo anche ad un mio amico, comprò una Audi A3 con circa 90.000km e dopo qualche mese trovò una fattura di un tagliando successiva...
    ovviamente il concessionario (un grosso concessionario di marchio premium - all'epoca il piu grosso in italia per il suo marchio) per evitare casini legali gli ritirò l'audi e gli diede una Classe B strafull optional a kmzero...ovviamente a spese proprie.

    Citazione Originariamente Scritto da xclode Visualizza Messaggio
    giusto per essere chiari , se il privato che rientra la moto in concessionario e , per tirar due soldi in piu , tarocca i km ... anche quella e truffa.

    mica detto che il furfante sia sempre il dealer
    si vero, ma con le moto nuove per un privato è piuttosto complicato farlo.

    per un concessionario invece son 4 click col mouse.

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    tiro a campari...

  6. #26
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    In ambito HD non so e spero di no, ma in ambito auto purtroppo e' una prassi abbastanza comune come le Iene anni fa dimostrarono presso diverse concessionarie auto telefonando ai vecchi proprietari delle auto in vendita....
    Mia sorella anni fa prese una X3 usata a detta del venditore un affarone soli 60.000km mai una pecca. Comincio' dopo un annetto a dare problemi e dato che io non mi fido neanche della mia immagine allo specchio ho rintracciato il vecchio proprietario che mi disse averla data indietro per un'auto nuova a 200.000 prima di rifare la distribuzione!!!!!!!!!! 140.000 km skalati
    Io ed il mio avvocato abbiamo riso tanto e mi ci e' scappata un'altra auto ed un treno di gomme nuove come per magia..
    Purtroppo in italietta i delinquenti continuano sempre comunque a cavarsela ed un povero cristo onesto che non paga una rata della banca gli pignorano casa
    Paes'immerd

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  7. #27
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    Il mio amico chiede se può aiutarlo e il signore gli dice "no, mi scusi sa, ma questa era la mia macchina....".

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    OT - sai se ai bulloni gomme ha avuto problemi?

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  8. #28
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    OT - sai se ai bulloni gomme ha avuto problemi?

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  9. #29
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    Art.515 Codice penale

    Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico (1), consegna (2) all'acquirente (3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
    Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

    Note
    (1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
    (2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico.
    Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.
    (3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.
    (4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità
    (5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.

    Ratio Legis
    La ratio della norma si coglie nell'esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.


    Art. 640 Codice penale

    Chiunque, con artifizi o raggiri (1), inducendo taluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro (4) (5).
    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (6):
    1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7) (8);
    2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] (9).
    2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (10).
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

    Note
    (1) La dottrina prevalente propende per una interpretazione estensiva della norma, quindi comprensiva di qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione.
    (2) Secondo la giurisprudenza non integra il reato l'astratta idoneità dei mezzi utilizzati, bensì solo la loro concreta idoneità ad indurre in errore la vittima, da valutarsi tenendo conto della particolare situazione di fatto, delle modalità di esecuzione del reato e della situazione psichica ed intellettuale della vittima.
    (3) L'errore della vittima deve portare conseguenzialmente al profitto dell'agente e al danno dell'offeso, i quali devono essere strettamente legati tra loro. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l'agente o un terzo.
    (4) La dottrina maggioritaria ritiene che dall'errore derivi anche un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal soggetto, elemento cui la norma non fa riferimento, ma che sarebbe insito nella fattispecie di truffa, la quale si basa sulla cooperazione della vittima.
    (5) Un'ipotesi particolare è rappresentata dalla c.d. truffa processuale, che si verifica quando una della parti di un giudizio civile, inducendo in inganno il giudice con artifici o raggiri, ottenga una sentenza o un provvedimento a lui favorevole e, quindi, dannoso per l'altra parte. Dal momento però che la frode processuale trova già una sua considerazione nei casi previsti dall'art. 374, si ritiene che la norma in esame non possa riferirsi anche ai comportamenti fraudolenti tenuti da una delle parti in sede processuale.
    (6) Si tratta di una serie di circostanze aggravanti speciali di natura oggettiva, che quindi si estendono ai concorrenti ex art. 118.
    (7) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..
    (8) Secondo alcuni autori questa circostanza dovrebbe considerarsi invece quale fattispecie autonoma di reato.
    (9) Tale circostanza si differenzia dal delitto di estorsione (v. 629), in quanto questo richiede la prospettazione di un male futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'autore, mentre il timore di un pericolo immaginario o l'ordine dell'autorità sono prospettati come indipendenti dalla volontà del soggetto attivo.
    (10) Il presente numero è stato aggiunto dall’art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

    Ratio Legis
    La disposizione in esame è diretta a tutelare sia il patrimonio del singolo che la libertà dello stesso a prestare un valido consenso.


    L'art. 515 del C.P è applicabile al commerciante.
    L'art. 640 del C.P. è, invece, applicabile al privato.


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    I was once an angel, a dark angel. Silently I jumped over your heads. Silently I broke into your lives. And with respect and honor I came out of it.
    Without first having fought to do what was right, with Respect and Honor, even at the cost of their lives. I was a soldier, a soldier for justice, proud to have been...

  10. #30
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    Macché, perfetti!! Aveva la versione giusta di ford

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